trasferimento di cubatura avviene col provvedimento
concessorio
Cass. 22.02.1996 n. 1352
Notariato,
1996, pag. 417
Foro it.,
1996, I, pag. 1698
Corriere
giur., 1996, pag. 1284
Il c.d. trasferimento
di cubatura presuppone il perfezionamento di un accordo, con il quale una delle
parti cede parzialmente o per intero la facoltà di edificare dal proprio
terreno a quello, appartenente all'altra parte, compreso nella stessa zona
urbanistica, per consentirle di chiedere ed ottenere una concessione per la
costruzione di un immobile di volume maggiore di quello cui avrebbe avuto
altrimenti diritto.
Tale
accordo, però, ha una efficacia soltanto obbligatoria tra i suoi
sottoscrittori, giacchè sul piano pubblicistico a rilevare è la rinuncia,
all'utilizzazione della volumetria, che il cedente, aderente al progetto
edilizio presentato dal cessionario, abbia manifestato al Comune.
Infatti,
a determinare il trasferimento di cubatura tra le parti e nei confronti dei
terzi, è esclusivamente il provvedimento concessorio, discrezionale e non
vincolato, che, a seguito della rinuncia, può essere emanato dall'ente pubblico
a favore del cessionario.